Violazioni al codice della strada

1. Violazioni cl Codice della Strada

Sei stato contravvenzionato ?
  • Puoi pagare entro e termini indicati sul verbale, mediante bollettino postale allegato al verbale mediante versamento in qualsiasi ufficio postale.
  • Puoi fare ricorso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, al Prefetto della Provincia di Bergamo mediante ricorso in carta semplice da spedire direttamente alla Prefettura o consegnandolo al Comando di Polizia Locale di Boltiere.
 oppure
  •  entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, al Giudice di Pace di Treviglio, presentandolo direttamente a mano presso la cancelleria oppure spedendolo a mezzo lettera raccomandata con a.r.
 
Ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 30.05.2002, n. 115, come modificato dall’art. 2, comma 212, lett B.), n. 2, L. 23.12.2009, n. 191, il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento anticipato del “contributo unificato” e delle ”spese forfetizzate” secondo gli importi fissati dagli artt. 13 e 30, D.P.R. n. 115/2002.

2. Notifica del verbale

Hai ricevuto la notifica di un verbale, verifica i seguenti elementi:
  • targa
Non sei più proprietario del veicolo: puoi restituire il verbale, unitamente ad una copia dell'atto notarile di vendita.
  • termine di notificazione
deve avvenire entro 90 giorni dall'accertamento o dalla individuazione del responsabile o del nuovo proprietario. Se i termini sono stati superati rivolgiti ai nostri uffici per tutte le spiegazioni del caso.

3. Cartella esattoriale

Hai ricevuto un atto esattoriale?
Il tutto è dipeso dal fatto che a suo tempo la violazione non era stata pagata oppure era stato corrisposto un importo minore rispetto a quanto applicato nel verbale.
 
Non ti ricordi della violazione?
  • Puoi chiedere direttamente notizie al nostro ufficio.
Ritieni illegittima l'iscrizione a ruolo?
  • Puoi presentare ricorso al Giudice di Pace di Treviglio, presentandolo direttamente a mano presso la cancelleria oppure spedendolo a mezzo lettera raccomandata con a.r., però per soli motivi attinenti la legittimità della notifica, senza poter entrare nel merito della contravvenzione.

4. Ricorso avverso altri tipi di violazioni

Sei stato sanzionato per violazioni diverse dal codice della strada, che vanno notificate entro 90 giorni:
  • Regolamenti comunali - devi inviare uno scritto al Sindaco e puoi anche chiedere di essere sentito personalmente.
  • Altre norme - devi seguire le indicazioni riportare sul retro del verbale. Le principali Autorità preposte ad esaminare i ricorsi sono le seguenti:
  • Prefetto di Bergamo - Presidente della Regione - ASL di Bergamo - Camera di Commercio industria ed Artigianato di Bergamo.

 

Quanto tempo si ha a disposizione?
 
30 giorni dal momento dell'accertamento o dalla notificazione del verbale, ricordati sempre che il ricorso non interrompe i termini del pagamento, salvo che l’autorità preposta non disponga diversamente.


5. Motivi più frequenti di opposizione ai verbali di contestazione e relativi chiarimenti

1) NOTIFICA DEL VERBALE OLTRE I 90 GIORNI:

    • La Corte Costituzionale, con sentenza 20-26 novembre 2002, n. 477,  ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4 comma 3 della legge 890/82 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione  si  perfeziona,  per  il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, anziché a quello, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Pertanto, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale sopraccitata, è stato sancito un principio di scissione del momento di  perfezionamento della notifica tra notificante e destinatario, in applicazione del quale la notifica si perfeziona,  per  i  notificanti, al  momento   della  consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o del deposito del piego all’ufficio postale. Pertanto, la data valida ai fini della notifica di un verbale del Codice della Strada è quella dell’avvenuta consegna da parte del Comando alle Poste.

2) MANCANZA DI FIRMA AUTOGRAFA SUL VERBALE DI CONTESTAZIONE:

    • La Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. I 11.1.2007 n. 319) ha ritenuto valido il verbale di accertamento di infrazione al codice della strada notificato non in copia originale e privo di sottoscrizione autografa, bensì redatto tramite sistema meccanizzato o di elaborazione dati con la sola indicazione a stampa, sul documento così prodotto, delle generalità dell’agente accertatore
3) MANCANZA RELATA DI NOTIFICA:
    • La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 13596 del 2.11.2001, confermata con sentenza n. 14005 del 27.9.2002 e sentenza n. 12320 del 6.7.2004, ha stabilito che l’eventuale omissione della cd. relata di notifica non è che una mera irregolarità che non inficia la validità delle notificazioni. 
4) MANCATA INDICAZIONE SUL RETRO DEL CARTELLO STRADALE DEGLI ESTREMI DELL’ORDINANZA DI APPOSIZIONE:
    • Per giurisprudenza consolidata dalla Cassazione la omessa o carente indicazione nel retro del cartello segnalante un divieto delle indicazioni di cui all’art. 77 comma 7 Regolamento CDS, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal segnale.
5) MANCATA COMUNICAZIONE DELLE GENERALITÀ DEL CONDUCENTE IN CASO DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO:
    • La Corte di Cassazione, si è così recentemente espressa. “In tema di violazioni alle norme del Codice della Strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l’illecito amministrativo previsto dal combinato disposto dagli art. 126 bis, secondo comma, penultimo periodo e 180, ottavo comma, del codice suddetto, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità di identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente (Cass. Civ. Sez. II Sent. 13748 del 12.6.2007)”. 
    • La comunicazione da parte del proprietario va sempre eseguita, anche se il proprietario stesso si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione.
6) TARATURA AUTOVELOX:
    • La sentenza 21 giugno 2007 n. 14566 della Sezione II Civile della Corte di Cassazione ha precisato che “nessuna disposizione normativa impone la taratura periodica o prima dell’uso delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità; nello stesso senso la Sezione II della Cassazione Civile, con la sentenza 27 luglio 2007, n. 16757, la quale ha stabilito che “la normativa europea non riguarda le apparecchiature di rilevazione delle infrazioni per le quali è prevista la sola omologazione e non anche la periodica taratura con l’obbligo di attestazione della funzionalità”.Pertanto, gli apparecchi di cui trattasi non sono sottoposti alle regole della L. 273/91 istitutive del sistema nazionale di taratura.
7) TELELASER:
    • la Corte di Cassazione con la sentenza 6.7.2006 n. 15407, confermata con la successiva n. 23622 del 6.11.2006 ha statuito l’attendibilità dell’uso di apparecchiature elettroniche debitamente omologate, che fissano la velocità dei veicoli in un dato momento, pur senza un rilevamento fotografico del veicolo, che viene supplito dalla diretta osservazione dei verbalizzanti e dal valore di prova privilegiata del verbale da essi redatto.Il verbale fa fede fino a querela di falso delle risultanze effettuate dagli accertatori e, quindi, la prova contraria deve essere costituita da elementi sicuri e inconfutabili da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto e non da liberi apprezzamenti sulla corretta funzionalità dell’apparato utilizzato. Infatti l’apparecchiatura telelaser è stata omologata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti proprio in quanto idonea ad identificare con certezza un veicolo e la sua velocità. La stessa è utilizzata sotto il diretto controllo degli agenti ed interrompe automaticamente l’avvistamento, qualora si verifichi un errore di puntamento, così come è stato ripetutamente verificato.
8) DIFETTO FUNZIONAMENTO DELL’AUTOVELOX:
    • L’onere della prova del difetto di funzionamento dell’apparecchio spetta al ricorrente, il quale non può rifarsi a generiche affermazioni, né il Giudice può esimersi da una valutazione che tenga conto dei fatti notori, tra i quali l’affidabilità degli apparecchi elettronici debitamente approvati ed omologati (ex plurimis Cass. Civ. , Sez. I, 30 giugno 1997, n. 5831 e conforme Cass. Civ. Sez. I, 26.8.1998, n. 8469).
9) CIRCOLAZIONE CONTRO LA VOLONTA’ DEL PROPRIETARIO:
    • Il proprietario della cosa, utilizzata dall’autore della violazione, deve provare, per poter esimersi da responsabilità amministrativa, un concreto e adeguato comportamento ostativo volto ad impedire l’uso della cosa stessa da parte d’estranei (Cass. Civ. 14.1.1999 n. 327).
10) MANCANZA PREAVVISO DI ACCERTAMENTO:
    • La mancanza di preavviso sul veicolo non invalida in alcun modo l’accertamento della violazione, in quanto lo stesso si configura quale strumento consueto di informazione di accertata violazione, senza però la capacità giuridica di generare autonomamente, pretesa sanzionatoria tipica, invece, del verbale di accertamento con i requisiti di cui all’art. 383 D.P.R. 495/92 Reg. Es. CDS.
11) FEDE PRIVILEGIATA:
    • La legge non riconosce pari rilevanza giuridica a versioni dei fatti difformi, in quanto il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal P.U. in forza dell’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico ex art. 2700 C.C..
12) CONTRASSEGNO INVALIDI:
    • I veicoli muniti di contrassegno non possono sostare nelle zone dove è prevista la rimozione forzata dei veicoli. In tali zone, tuttavia, il veicolo munito di contrassegno non può essere rimosso o bloccato a meno che non crei grave pericolo o intralcio.Il contrassegno per portatori di handicap esplica, comunque, la propria funzione solo se esposto sul veicolo in uso in un determinato momento, risultando vana l’esibizione successiva, potendo il contrassegno stesso essere applicato indifferentemente su ogni veicolo.
13) ERRATA INDICAZIONE LUOGO E DATA:
    • La Corte di Cassazione ha affermato che l’errore materiale su elementi del processo verbale di contestazione di una contravvenzione stradale non comporta la nullità della contravvenzione stessa se non rimangono compromessi i diritti del contravventore per essere l’errore facilmente rilevabile con la diligenza e la capacità dell’uomo medio. 
    • La Suprema Corte con sentenza Sez. IV 11.3.1996 m. Cass. Civ. Sez. I, 27.3.1996 n. 2767 – ha affermato che non può considerarsi causa di nullità del verbale e, anzi, è irrilevante la mancanza o erronea indicazione del luogo o l’omessa erronea indicazione della data dell’infrazione, quando a questi dati sia possible risalire con la normale diligenza, soprattutto quando non vengono meno i diritti di difesa.
14) ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO:
    • L’art. 383, comma 1, del Regolamento del C.D.S., individua fra gli elementi essenziali del verbale, il tipo di veicolo, non la marca. Pertanto, se nel verbale notificato è riportato il dato identificativo della targa che corrisponde al veicolo di proprietà dell’interessato e vi è anche specificato che trattasi di un’autovettura/motoveicolo/ecc., l’eventuale errata o mancata indicazione della marca, del modello e tantomeno del colore del veicolo non costituisce motivo di nullità del verbale.
15) TELEFONO CELLULARE:
    • La norma dettata dall’art. 173 C.D.S. vieta l’uso di qualunque apparecchio che possa impegnare anche una sola mano del conducente, cosa che si verifica sia per il telefono che per qualsiasi altro dispositivo ricetrasmittente per il quale occorra tenere in mano il microfono. Pertanto, è consentito l’uso di telefono o ricetrasmittente dotati di apparecchi a viva voce per il cui funzionamento non occorre lasciare il volante e, cioè, che non richiedano l’impiego delle mani in nessuna fase della comunicazione. A tal proposito, la Corte di Cassazione, con sentenza 27 maggio 2008 n. 13776, ha statuito che l’uso del cellulare per la ricerca di un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione dall’apparecchio stesso consentita, è censurabile in quanto determina non solo una distrazione in genere, implicando lo spostamento dell’attenzione dalla guida all’utilizzazione dell’apparecchio e lo sviamento della vista dalla strada all’apparecchio stesso, ma anche l’impegno d’una delle mani sull’apparecchio con temporanea indisponibilità.
16) MANCANZA DI  CONTESTAZIONE IMMEDIATA IN CASO DI INCIDENTE:
    • L’accertamento di violazioni conseguenti ad incidenti stradali, non è un accertamento diretto, ma postumo; ossia l’organo accertatore non ha la diretta osservazione delle violazioni eventualmente commesse. Gli operatori di polizia stradale che intervengono per i rilievi di un sinistro, procedono principalmente all’acquisizione – cosiddetti accertamenti tecnici – di tutti gli elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Pertanto, solo a conclusione di tutti questi accertamenti necessari per il raggiungimento di tale obiettivo, è possibile verificare se sono stati acquisiti elementi tali che giustificano la contestazione di violazioni alle norme della circolazione. Un’affrettata analisi dei fatti potrebbe portare ad errori grossolani di valutazione. Pertanto, si ritiene che la contestazione postuma di violazioni emerse a seguito di incidente sia giustificata dal fatto che: a) non c’è l’accertamento diretto; b) occorre acquisire elementi che giustificano la contestazione, proprio per la mancanza di riscontri diretti, (Cass. Civ., sez. I, n. 10015/2002) (Cass. Civ. sez,. I n. 11184/2001).

Ultimo aggiornamento

28/03/2024, 09:39

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