Designazione dei rappresentanti di lista

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Il termine per la presentazione in Comune è giovedì 6 giugno

Data:

30 maggio 2024

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Immagine che raffigura Designazione dei rappresentanti di lista
Designazione dei rappresentanti di lista

Come disposto dall'art. 38-bis, c. 1, lett. b), n. 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'atto di designazione dei rappresentanti di lista può essere comunicato al segretario del comune entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata.


Modalità di presentazione

I delegati delle liste dei candidati possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

Ai sensi della sopra richiamata norma di legge, la segreteria del comune può ricevere le designazioni entro e non oltre giovedì 6 giugno. In alternativa, le designazioni possono essere presentate direttamente ai singoli presidenti di seggio sabato 8 giugno, tenendo presente che la costituzione del seggio avrà luogo a partire dalle ore 09.00 e che le operazioni di voto prenderanno il via alle ore 15.00. Ciò detto, le designazioni ai presidenti di seggio non potranno pervenire oltre le ore 15.00 di sabato 8 giugno.

Le designazioni alla segreteria del comune possono essere trasmesse:

Di seguito sono riepilogati i requisiti relativi alle designazioni, distinti per le consultazioni (europee e comunali) che si svolgeranno i prossimi 8 e 9 giugno.


Elezioni europee

La designazione è ammissibile se fatta:

  • da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
  • da una delle persone (c.d. subdelegati) che i delegati stessi hanno autorizzato in forma autentica.

Il rappresentante designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve essere elettore della stessa circoscrizione elettorale per il Parlamento europeo (circoscrizione n. 1 Italia nord-occidentale, comprendente le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia). Tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato.

Se viene presentata direttamente al presidente di seggio, la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati (o dei subdelegati) deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990. Se la designazione è effettuata dal subdelegato, il rappresentante di lista deve esibire una fotocopia (anche non autenticata) dell'autorizzazione a designare che il delegato ha rilasciato a suo favore.

 


Elezioni comunali

La designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati.

Il rappresentante designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve essere elettore del Comune di Boltiere. Tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato.

Se viene presentata direttamente al presidente di seggio, la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990.


Ultimo aggiornamento

30/05/2024, 18:00

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