Il tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) è una componente dell’Imposta Unica Comunale, istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che ha come presupposto impositivo (comma 669) il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli. Per possesso si intende la titolarità sui beni del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, diritto di abitazione …), mentre la detenzione è il potere di fatto su di un bene di cui altri sia il possessore, un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale. Per “fabbricati”, come per l’IMU, si intendono le unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione, oppure, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzati. Come per l’IMU, si intende per abitazione principale ’unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito, nel territorio comunale, la residenza in immobili diversi, si considera abitazione principale uno soltanto di questi). Sono pertinenze dell’abitazione principale i fabbricati, uno per ogni categoria, iscritti in catasto come C2, C6 e C7.


IMPORTANTE NOVITA DAL 2016: ESENZIONE TASI ABITAZIONE PRINCIPALE

Dal 1 gennaio 2016 l’abitazione principale (e anche la quota a carico dell’utilizzatore dell’immobile, non proprietario dello stesso, che vi abbia stabilito la propria residenza), e le relative pertinenze sono esentate dal pagamento del tributo (ad eccezione degli immobili accatastati in categoria A1, A8 o A9
Per i riferimenti normativi e il Regolamento Comunale, consultare la sezione dedicata all' IMU Di seguito si riportano le Deliberazioni del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote per il calcolo del tributo, dall'anno 2014:

Ultimo aggiornamento

Fri Apr 26 09:24:29 CEST 2024

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