L’IMU è una delle 3 componenti dell’imposta unica comunale, insieme alla TASI (tassa sui servizi indivisibili) e alla TARI (tassa rifiuti). Introdotta dal Decreto Legislativo 23/2011 sul federalismo fiscale, che ne prevedeva però l’applicazione a partire dall’anno 2014, è stata anticipata in via sperimentale a decorrere dal 1° gennaio 2012, per effetto delle disposizioni contenute nell’art.13, comma 1, del D.L. 201/2011. È un’imposta patrimoniale, il cui presupposto impositivo è costituito dal possesso di immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili), e che si calcola applicando al valore di questi le aliquote deliberate annualmente dal Comune.
Dal 01.01.2014, fatta eccezione per gli immobili accatastati nelle categorie A1, A8 e A9, l’imposta non è dovuta per l’abitazione nella quale il soggetto passivo stabilisce la propria residenza anagrafica nonché la dimora abituale, e per le relative pertinenze (a tal fine si ricorda che possono considerarsi pertinenze dell’abitazione cd “principale”, i fabbricati in categoria C2, C6 e C7, nel numero massimo di una unità immobiliare per ogni categoria catastale)L’IMU è una delle 3 componenti dell’imposta unica comunale, insieme alla TASI (tassa sui servizi indivisibili) e alla TARI (tassa rifiuti). Introdotta dal Decreto Legislativo 23/2011 sul federalismo fiscale, che ne prevedeva però l’applicazione a partire dall’anno 2014, è stata anticipata in via sperimentale a decorrere dal 1° gennaio 2012, per effetto delle disposizioni contenute nell’art.13, comma 1, del D.L. 201/2011. È un’imposta patrimoniale, il cui presupposto impositivo è costituito dal possesso di immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili), e che si calcola applicando al valore di questi le aliquote deliberate annualmente dal Comune.
Dal 01.01.2014, fatta eccezione per gli immobili accatastati nelle categorie A1, A8 e A9, l’imposta non è dovuta per l’abitazione nella quale il soggetto passivo stabilisce la propria residenza anagrafica nonché la dimora abituale, e per le relative pertinenze (a tal fine si ricorda che possono considerarsi pertinenze dell’abitazione cd “principale”, i fabbricati in categoria C2, C6 e C7, nel numero massimo di una unità immobiliare per ogni categoria catastale)


Normativa di riferimento

In questa sezione si pubblica la normativa di riferimento dell'Imposta Municipale Propria, dal D.Lgs. 504/1992, istitutivo dell'imposta unica comunale (ICI), fino alle recenti modifiche in materia, con la Legge di Stabilità per l'anno 2016.

Regolamento Comunale

Il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 08/09/2014, modificato, limitatamente al titolo 3 (disciplina specifica TARI), con successive Deliberazioni Consiliari n. 6 del 15/04/2016, 9 del 31/03/2017 e 9 del 31/03/2018 (testo delle deliberazioni consultabile in home page -> albo pretorio)

Aliquote e detrazioni - Deliberazioni annuali

Annualmente il Consiglio Comunale determina le aliquote e le detrazioni da applicarsi per il calcolo dell'imposta. In assenza di deliberazione, si continuano ad applicare le aliquote e le detrazioni approvate nell'anno precedente.

Valore minimo delle aree edificabili - Deliberazioni annuali

Il valore delle aree edificabili ai fini IMU è costituito dal valore venale dell’area in commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposta. Il Comune, annualmente, può determinare un ”valore minimo” delle aree edificabili, con deliberazione della Giunta Comunale. Tale valore al metro quadro, definito per zone omogenee (PRG – PGT), è indicativo per il contribuente, che non conoscendo il valore dell’area di sua proprietà, può utilizzare tale indicatore ai fini del calcolo dell’imposta (che non può pertanto essere calcolata in misura inferiore). Si evidenzia che trattasi comunque di valore minimo delle aree, che non preclude all'Ente la possibilità attribuire, in sede di accertamento, un diverso e superiore valore imponibile, derivante da perizie o desumibile da atti di compravendita delle stesse o di aree similari.
Il valore minimo delle aree edificabili per l'anno 2019 è invariato rispetto a quanto deliberato per l'anno 2018

Dichiarazione IMU - modelli e istruzioni

La dichiarazione va presentata al Comune nel comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione non va presentata per la compravendita di immobili o per variazioni nel valore degli stessi, essendo queste informazioni che sono reperibili, per l’ufficio tributi, per il tramite dei servizi telematici dell’agenzia delle entrate. Nessuna dichiarazione va prodotta nel caso di variazione della residenza del soggetto passivo, che comporti il divenire di un immobile “abitazione principale” o “altro fabbricato”, in quanto le risultanze anagrafiche sono acquisite direttamente dai servizi demografici dell’Ente. Sono residuali le casistiche nelle quali vi è l’obbligo di presentazione della dichiarazione, elencate nelle istruzioni ministeriali (dell’anno 2012), o introdotte dalle successive modifiche normative.

Nota: è prevedibile una modifica al modello dichiarativo, e conseguentemente un aggiornamento alle istruzioni per la compilazione, entro il 30 giugno 2017, data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni riferite agli immobili che nel corso dell'anno 2016 sono stati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado e per i quali i contribuenti hanno beneficiato della riduzione del 50% della base imponibile nel calcolo dell'imposta (vedi sezione specifica: novità 2016)


IN ASSENZA DI CODIFICA SPECIFICA PER LA DICHIARAZIONE DI TALE TIPOLOGIA DI IMMOBILE, INDICARE NELLO SPAZIO DELLE ”ANNOTAZIONI” TUTTI I RIFERIMENTI IDENTIFICATIVI DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO


La dichiarazione va trasmessa all’ufficio protocollo dell’Ente, secondo una delle seguenti modalità: Consegna a mano negli orari di apertura dell’ufficio al pubblico A mezzo servizio postale, con raccomandata senza ricevuta di ritorno (Boltiere, 24040 – Via Don Giulio Carminati 2) Inviando un PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente: comune.boltiere@postecert.it


Il calcolo dell’imposta

L’IMU è un’imposta in autoliquidazione: ciò significa che è il contribuente a calcolare quanto dovuto. La vigente normativa prevede che gli Enti garantiscano la massima semplificazione ai contribuenti per il versamento dell’imposta e pertanto il Comune di Boltiere ha previsto l’istituzione di uno sportello specifico di supporto al contribuente per il calcolo del tributo. L’apertura dello sportello viene definita in prossimità delle scadenze di versamento (16 giugno l’acconto e 16 dicembre il saldo) e ne viene data idonea comunicazione attraverso i consueti canali di informazione utilizzati dall’Ente (manifesti informativi, tabelloni luminosi, sito internet, mail agli utenti iscritti al servizio di mailing list). Per quanti volessero provvedere autonomamente al calcolo, si consiglia l’utilizzo alternativo di due siti internet, intuitivi e di pari affidabilità: www.amministrazionicomunali.it  e www.riscotel.it 


NOVITA’ 2016

Immobili concessi in comodato d’uso gratuito – articolo 1, comma 10, Legge 28 dicembre 2015, n. 208
Dal 2016, nel caso in cui si conceda un immobile a titolo di comodato a un parente in linea retta di primo grado (quindi tra genitori e figli) il comodante gode della riduzione del 50% della base imponibile utilizzata per il calcolo dell’imposta. La norma definisce espressamente quali siano le condizioni per poter fruire di tale riduzione: * Il soggetto comodatario deve stabilire nell’immobile concesso in comodato d’uso la propria residenza e dimora abituale * Il contratto di comodato d’uso gratuito deve essere registrato in Agenzia delle Entrate * Il soggetto comodante non deve possedere, oltre alla abitazione principale e all’immobile concesso in comodato, altra abitazione sul territorio italiano * Il soggetto comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato * Il beneficio non si applica per gli immobili accatastati nelle categorie A1, A8 e A9
infine il soggetto comodante è obbligato alla presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo, nella quale deve attestare il possesso di tutti i requisiti suddetti. La mancata presentazione della dichiarazione comporta pertanto il venir meno dell’agevolazione.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze ha pubblicato la Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016, recante le modalità applicative della riduzione del 50% della base imponibile per tale fattispecie:

Ultimo aggiornamento

Fri Apr 26 09:17:06 CEST 2024

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